Art. 3.
(Reversibilità e concessione agli eredi dell'assegno vitalizio).

      1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e successive modificazioni, è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in

 

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ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui al citato articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in Patria e prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 791 del 1980».