1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e successive modificazioni, è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in